Art. 3
LEGGE 12 agosto 1993, n. 317
In vigore dal 7 set 1993
Completamento dei piani
1. Nell'ambito dei lavori di completamento delle opere in corso, di quelli finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato ovvero di quelli strettamente necessari ad assicurare la funzionalità ad opere già ultimate, purchè previsti dai piani di ricostruzione e dai piani regolatori generali vigenti, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, predispone, sentiti i comuni interessati, un elenco di interventi da realizzare, il cui onere a carico dello Stato è determinato dall'. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici trasmette al Parlamento lo schema di decreto, nonchè il quadro del fabbisogno finanziario di cui all', comma 4, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia.
2. All'affidamento dei lavori e delle opere di cui al comma 1 provvede il Ministero dei lavori pubblici, anche a mezzo di delega ai comuni interessati mediante contratti di appalto, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, aventi ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva e le ulteriori espropriazioni o acquisizioni di aree eventualmente occorrenti.
Nota all':
- Il D.Lgs n. 406/1991 reca: "Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici".
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