Art. 5
LEGGE 12 agosto 1993, n. 301
In vigore dal 1 set 1993
Disposizione finale
1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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