Art. 5

LEGGE 12 agosto 1993, n. 301

In vigore dal 1 set 1993
Disposizione finale 1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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