Art. 4

LEGGE 12 agosto 1993, n. 301

In vigore dal 1 set 1993
Centri di riferimento per gli innesti corneali 1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali. 2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti: a) informazione e propaganda sul territorio; b) organizzazione dei prelievi di cornea; c) deposito e conservazione delle cornee; d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee; e) promozione degli innesti corneali; f) promozione della ricerca.
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LEGGE 12 agosto 1993, n. 301 (Art. 4 Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.) — Testo vigente | Portale Normativo