Art. 4
LEGGE 12 agosto 1993, n. 301
In vigore dal 1 set 1993
Centri di riferimento per gli innesti corneali
1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) informazione e propaganda sul territorio;
b) organizzazione dei prelievi di cornea;
c) deposito e conservazione delle cornee;
d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
e) promozione degli innesti corneali;
f) promozione della ricerca.
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