Art. 3

LEGGE 12 agosto 1993, n. 301

In vigore dal 1 set 1993
Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea 1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, da parte di personale medico. 2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.
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