Art. 2
LEGGE 12 agosto 1993, n. 301
In vigore dal 1 set 1993
Accertamento della morte mediante mezzi strumentali
1. Il prelievo di cui all' può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.
2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.
3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'.
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