Trattato›Titolo VI
Art. K8
In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO K.8
1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente Titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo
sono a carico del bilancio delle Comunità europee.
Il Consiglio può altresì:
- decidere all'unanimità che le spese operative dovute all'attuazione di dette disposizioni siano a carico del bilancio delle Comunità europee; in tal caso si applica la procedura di
bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea;
- o constatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-k8