TrattatoTitolo VI

Art. K.7

In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO K.7 Le disposizioni del presente Titolo non ostano all'instaurazione o allo sviluppo di una cooperazione più stretta tra due o più Stati membri, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con quella prevista nel presente Titolo nè la ostacoli.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-k-7

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