Trattato›Titolo VI
Art. K.9
In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO K.9
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, può decidere di rendere applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunità europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-k-9