TrattatoTitolo VI

Art. K.6

In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO k.6 La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente Titolo. La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti dell'attività nei settori di cui al presente Titolo e si adopera affinché le opinioni del Parlamento europeo siano tenute in debito conto. Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-k-6

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