ProtocolloCapo VII

Art. 34

Atti giuridici

In vigore dal 25 nov 1992
Atti giuridici 34.1. Conformemente all'articolo 108 A del trattato, la BCE: - stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'.1., primo trattino, negli .1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'; - prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del trattato e dal presente statuto; - formula raccomandazioni o pareri. 34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Gli articoli 190, 191 e 192 del trattato si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all', la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-34

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