ProtocolloCapo VI

Art. 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

In vigore dal 25 nov 1992
Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE 33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente: a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale; b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte. 33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all', paragrafo 5.
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Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE (Art. 33 Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo