Protocollo›Capo VI
Art. 31
Attività di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali
In vigore dal 25 nov 1992
Attività di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali
31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'.
31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all', nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto la loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'.3., sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità.
31.3. Il Consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-31