Protocollo›Capo VI
Art. 27
Revisione dei conti
In vigore dal 25 nov 1992
Revisione dei conti
27.1. La contabilità della BCE e delle Banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal Consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle Banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.
27.2. Le disposizioni dell'articolo 188 C del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-27