Art. 27 · Revisione dei conti
ProtocolloCapo VI

Art. 27

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Revisione dei conti

In vigore dal 25 nov 1992
Revisione dei conti 27.1. La contabilità della BCE e delle Banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal Consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle Banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni. 27.2. Le disposizioni dell'articolo 188 C del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-27