Art. 7

LEGGE 28 febbraio 1992, n. 220

In vigore dal 29 mar 1992
Costruzione di impianti 1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all', si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall' della presente legge.
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