Art. 2
LEGGE 28 febbraio 1992, n. 220
In vigore dal 29 mar 1992
Competenze del Ministro della marina mercantile
1. Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:
a) emana direttive per il coordinamento delle attività di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all', comma 1, lettera a);
b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.
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