Art. 1
LEGGE 28 febbraio 1992, n. 220
In vigore dal 12 ago 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152,
COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-28;220#art-1