Art. 5

LEGGE 28 febbraio 1992, n. 220

In vigore dal 29 mar 1992
Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione 1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce la struttura, le funzioni e le modalità op- erative e di integrazione con le pubbliche amministrazioni dell'unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, ai fini delle attività di cui all', comma 1, lettera a), per quanto concerne il rischio ambientale, marino e costiero. L'unità di gestione è istituita dal consorzio di cui all', il quale assume i relativi costi di istituzione e di gestione. 2. L'unità di gestione, avvalendosi degli istituti a carattere scientifico ed universitario, dei sistemi informativi delle amministrazioni competenti e dei servizi specializzati nelle scienze del mare, nonchè di imprese pubbliche e private di comprovata esperienza, elabora i modelli di previsione e di prevenzione per seguire l'evoluzione dell'inquinamento marino dovuto alle sostanze di cui all', comma 1, lettera a), per il controllo dell'eutrofizzazione, nonchè per fornire le stime dei rischi potenziali derivanti dai fenomeni di degrado delle acque marine e per predeterminare i modelli comportamentali in caso di incidenti di rilievo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-28;220#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo