Art. 7

LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211

In vigore dal 21 mar 1992
1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all' è disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed è subordinata alle approvazioni di cui all', comma 2, nonchè alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di finanziamento, con riferimento anche ai singoli lotti funzionali.
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