Art. 11
LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211
In vigore dal 21 mar 1992
1. All'onere derivante dall'attuazione dell', pari a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali, dalle ferrovie in concessione e in gestione governativa e da consorzi pubblici per il servizio dei mutui accesi per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti e aeroportuali e di collegamento ferroviario con aree aeroportuali ed espositive, nonchè trasporti rapidi di massa e programmi integrati urbani (limiti di impegno)".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell', pari a lire 175 miliardi per l'anno 1993 e a lire 225 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di un fondo per interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di impegno)".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell', pari a lire 195 miliardi per l'anno 1993 e a lire 350 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali, dalle ferrovie in concessione ed in gestione governativa e da consorzi pubblici per il servizio dei mutui accesi per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti e aeroportuali e di collegamento ferroviario con aree aeroportuali ed espositive, nonchè trasporti rapidi di massa e programmi integrati urbani (limiti di impegno)".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
CONTE, Ministro per i problemi
della aree urbane
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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