Art. 6
LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211
In vigore dal 13 gen 1993
1. Ferme restando le competenze di cui al testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, è costituita una commissione di vigilanza, composta da cinque membri, nominata, d'intesa tra loro, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane, integrata con un esperto designato dal comune interessato al progetto. Fanno parte della commissione: un consigliere di Stato o un avvocato dello Stato, con funzioni di presidente, due membri in rappresentanza del Ministro dei trasporti e due membri in rappresentanza del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo, il Ministro dei trasporti ed il Ministro per i problemi delle aree urbane possono avvalersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'apporto collaborativo di una organizzazione tecnico-professionale che abbia maturato nello specifico settore significative esperienze di supporto ed assistenza a pubbliche amministrazioni.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'
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Storico versioni
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