Art. 4
LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211
In vigore dal 21 mar 1992
1. In carenza di tempestive iniziative dei soggetti competenti di cui all', il Ministro per i problemi delle aree urbane esercita il potere di iniziativa di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per promuovere la definizione di interventi, anche ricadenti nell'ambito di programmi già in corso di esecuzione, per la realizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria anche ad automazione integrale, ivi compresi i connessi sistemi attrezzati di interscambio nonchè l'acquisizione del relativo materiale rotabile, con esclusione delle spese relative ad opere già realizzate.
Nota all':
- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 si veda in nota all'.
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