Trattato
Art. 6
In vigore dal 5 mar 1992
L'Italia e l'URSS, in caso di sviluppi suscettibili, secondo una delle Parti, di minacciare la pace o di compromettere la stabilità internazionale, si informeranno e si metteranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie per alleviare le tensioni.
Se una delle due Parti reputerà che una situazione metta in causa i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che abbiano luogo senza indugio consultazioni bilaterali.
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