Trattato
Art. 7
In vigore dal 5 mar 1992
L'Italia e l'URSS riaffermano il principio di non aggressione come base fondamentale dei rapporti tra di loro e tra gli altri Stati.
Qualora una delle Parti fosse oggetto di un'aggressione non provocata, l'altra Parte, senza pregiudizio degli obblighi comunque derivanti dai trattati di Alleanza cui appartiene e dai rapporti che ne conseguono, non presterà all'aggressore alcun aiuto militare nè assistenza di alcun genere. Esse confermano altresì che per la soluzione dei conflitti faranno ricorso ai meccanismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle altre strutture di sicurezza.
Storico versioni
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