Trattato

Art. 8

In vigore dal 5 mar 1992
L'Italia e l'URSS, basandosi sul Protocollo bilaterale del 1972, conferiranno carattere più ampio e regolare alle loro consultazioni. Gli incontri al più alto livello avranno luogo almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta le due Parti ne ravvisino la necessità. I Ministri degli Esteri si incontreranno almeno due volte all'anno. I Ministri della Difesa avranno incontri periodici. Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario. Al fine di facilitare i contatti diretti, verrà istituita una linea di collegamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana e la Presidenza dell'URSS ("Palazzo Chigi-Cremlino"). Verranno istituiti gruppi di lavoro, che si incontreranno regolarmente, su temi internazionali o su quelli specifici attinenti alle relazioni bilaterali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196#art-t-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo