Art. 11

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122

In vigore dal 5 mar 1992
Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione 1. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi effettuati. 2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. 3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le sanzioni per l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'.
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