Art. 13

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122

In vigore dal 6 dic 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122 (Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.) — Testo vigente | Portale Normativo