Art. 13
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122
In vigore dal 6 dic 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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