Art. 10
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122
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L'articolo attribuisce a province e comuni il compito di controllare il rispetto della legge. Chi esercita l'attività di autoriparazione senza essere iscritto nell'apposito registro è punito con una sanzione economica e con la confisca delle attrezzature e strumentazioni usate. L'impresa che svolge attività rientranti in sezioni del registro diverse da quella di iscrizione, a meno che non si tratti di operazioni strettamente accessorie o strumentali, subisce una sanzione pecuniaria, la confisca delle attrezzature e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro. È inoltre prevista una sanzione pecuniaria per chi viola le disposizioni indicate all'articolo 6.
La norma mira a garantire la sicurezza della circolazione stradale e la corretta disciplina del settore dell'autoriparazione attraverso la vigilanza degli enti locali e la previsione di sanzioni per l'esercizio abusivo o irregolare dell'attività.
Si applica alle province, ai comuni e a chiunque svolga l'attività di autoriparazione, sia come impresa non iscritta, sia come impresa iscritta che opera al di fuori della propria sezione di competenza o che viola l'articolo 6.
Un soggetto apre un'officina meccanica ed esegue riparazioni su veicoli senza aver effettuato l'iscrizione nel prescritto registro. A seguito di un controllo da parte del comune, viene accertata l'attività abusiva e gli viene contestata la sanzione economica, unitamente alla confisca di tutti i macchinari e gli strumenti utilizzati.
Obbligo di rispettare l'iscrizione nel registro e le relative sezioni di pertinenza. Sanzioni previste: pagamento da lire diecimilioni a trentamilioni e confisca delle attrezzature per mancata iscrizione; pagamento da lire cinquemilioni a quindicimilioni, confisca e cancellazione dal registro (in caso di violazione ripetuta) per attività in sezioni diverse da quella di iscrizione; pagamento da lire centomila a cinquecentomila per violazione dell'articolo 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.