Art. 10

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122

In vigore dal 5 mar 1992
Vigilanza e sanzioni 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. 2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all' è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. 3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all' diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'. 4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
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