Art. 10

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122

In vigore dal 5 mar 1992
Vigilanza e sanzioni 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. 2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all' è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. 3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all' diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'. 4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo attribuisce a province e comuni il compito di controllare il rispetto della legge. Chi esercita l'attività di autoriparazione senza essere iscritto nell'apposito registro è punito con una sanzione economica e con la confisca delle attrezzature e strumentazioni usate. L'impresa che svolge attività rientranti in sezioni del registro diverse da quella di iscrizione, a meno che non si tratti di operazioni strettamente accessorie o strumentali, subisce una sanzione pecuniaria, la confisca delle attrezzature e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro. È inoltre prevista una sanzione pecuniaria per chi viola le disposizioni indicate all'articolo 6.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la sicurezza della circolazione stradale e la corretta disciplina del settore dell'autoriparazione attraverso la vigilanza degli enti locali e la previsione di sanzioni per l'esercizio abusivo o irregolare dell'attività.

A chi si applica

Si applica alle province, ai comuni e a chiunque svolga l'attività di autoriparazione, sia come impresa non iscritta, sia come impresa iscritta che opera al di fuori della propria sezione di competenza o che viola l'articolo 6.

Esempio pratico

Un soggetto apre un'officina meccanica ed esegue riparazioni su veicoli senza aver effettuato l'iscrizione nel prescritto registro. A seguito di un controllo da parte del comune, viene accertata l'attività abusiva e gli viene contestata la sanzione economica, unitamente alla confisca di tutti i macchinari e gli strumenti utilizzati.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di rispettare l'iscrizione nel registro e le relative sezioni di pertinenza. Sanzioni previste: pagamento da lire diecimilioni a trentamilioni e confisca delle attrezzature per mancata iscrizione; pagamento da lire cinquemilioni a quindicimilioni, confisca e cancellazione dal registro (in caso di violazione ripetuta) per attività in sezioni diverse da quella di iscrizione; pagamento da lire centomila a cinquecentomila per violazione dell'articolo 6.

Domande frequenti

Chi si occupa di vigilare sull'applicazione della legge?La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata alle province e ai comuni.
Cosa rischia un'impresa che svolge attività di autoriparazione senza essere iscritta nel registro?È punita con una sanzione amministrativa da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
Cosa succede se un'impresa iscritta svolge attività appartenenti a una sezione diversa del registro?Salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie, rischia una sanzione da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e la confisca delle attrezzature; in caso di violazione ripetuta, si procede con la cancellazione dell'impresa dal registro.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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