Art. 2
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122
In vigore dal 6 dic 2000
Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
1.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558
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3.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558
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3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale.
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