Art. 10
In vigore dal 22 feb 1992
Prestiti sociali
1. Gli importi di cui all', lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e lire ottanta milioni.
Nota all':
- Il testo dell', primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), è il seguente:
"Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società coop- erative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire sei milioni. Tale limite è elevato a lire dieci milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro (*)".
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(*) Gli importi da ultimo elevati dall'art. 23 della legge n. 49/1985 sono ulteriormente elevati dalla presente legge.
Storico versioni
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