Art. 9
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
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La licenza taxi o l'autorizzazione NCC può essere trasferita a una persona designata dal titolare, purché iscritta nell'apposito ruolo e in possesso dei requisiti, se il titolare la possiede da almeno 5 anni, ha compiuto 60 anni oppure è divenuto permanentemente inabile o inidoneo. In caso di decesso del titolare, il titolo può passare a un erede del nucleo familiare in possesso dei requisiti, oppure essere trasferito a terzi designati dagli eredi entro due anni previa autorizzazione del sindaco. Chi cede il proprio titolo non può ottenerne un altro tramite concorso pubblico né riceverne un altro per trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni.
La norma disciplina e limita le condizioni e le modalità attraverso cui i titolari o i loro eredi possono trasferire ad altri soggetti la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente (NCC).
Ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, ai titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC), ai loro eredi e ai soggetti designati per il trasferimento.
Un tassista che ha raggiunto l'età di sessant'anni decide di ritirarsi dall'attività e chiede il trasferimento della propria licenza a un soggetto da lui scelto. La persona designata potrà subentrare solo se risulta regolarmente iscritta nel ruolo previsto e possiede tutti i requisiti prescritti.
Per il trasferimento a terzi da parte degli eredi è necessaria l'autorizzazione del sindaco entro due anni dal decesso; il soggetto designato deve essere iscritto nel ruolo e possedere i requisiti prescritti; chi trasferisce il titolo ha il divieto di ottenerne un altro tramite concorso o trasferimento per 5 anni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.