Art. 11

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

In vigore dal 13 feb 2019
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. (2) (3) (4) (6) (8) 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all', comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa 4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale. 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso 5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce che i taxi possono circolare e sostare liberamente secondo i regolamenti comunali, avviando il servizio nel comune che ha rilasciato la licenza. Per il noleggio con conducente (NCC), le prenotazioni si effettuano presso la rimessa o sede, anche con strumenti tecnologici, e le corse devono iniziare e terminare presso la rimessa, salvo specifiche deroghe se vi sono più prenotazioni già registrate. Nei comuni in cui è presente il taxi, i veicoli NCC non possono sostare su suolo pubblico ma solo in rimessa, mentre possono usare le corsie preferenziali. I conducenti NCC hanno inoltre l'obbligo di compilare e conservare un apposito foglio di servizio.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e differenzia le modalità operative, di stazionamento e di prenotazione per i servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC). L'obiettivo è garantire una regolamentazione ordinata dell'offerta di trasporto pubblico non di linea e la tracciabilità delle corse.

A chi si applica

Si applica ai titolari di licenza per il servizio taxi, ai titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) e ai relativi conducenti.

Esempio pratico

Un cliente prenota un'auto NCC tramite un'applicazione per andare all'aeroporto; l'autista registra i dati del cliente, l'orario e il tragitto sul foglio di servizio, parte dalla propria rimessa per prelevare il passeggero e, terminata la corsa, rientra alla rimessa di partenza come previsto dalla legge.

Adempimenti e conseguenze

I conducenti NCC devono compilare e tenere un foglio di servizio elettronico o, in via transitoria, cartaceo con numerazione progressiva, da conservare in originale a bordo per almeno quindici giorni per i controlli e con copia conforme in rimessa; l'inizio e la fine del servizio NCC devono avvenire presso la rimessa (salvo deroghe per prenotazioni multiple). Non sono indicate specifiche sanzioni nel testo.

Domande frequenti

Un'auto a noleggio con conducente (NCC) può sostare nei posteggi pubblici del taxi?No, nei comuni in cui è attivo il servizio taxi i veicoli NCC possono sostare a disposizione dell'utenza esclusivamente all'interno della rimessa, a meno che il comune non abbia il servizio taxi e ne autorizzi lo stazionamento su aree pubbliche.
Quali dati devono essere inseriti nel foglio di servizio per il noleggio con conducente?Deve indicare targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e chilometri di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione, orario di fine servizio e dati del fruitore.
Un taxi può rifiutare una destinazione al di fuori del territorio comunale?Sì, per le destinazioni che vanno oltre il limite comunale o comprensoriale è richiesto il previo assenso del conducente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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