Art. 3

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

In vigore dal 13 feb 2019
(Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa , apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici . 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa
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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (Art. 3 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.) — Testo vigente | Portale Normativo