Art. 3
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
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L'articolo stabilisce che il servizio di noleggio con conducente risponde a richieste specifiche avanzate presso la sede o la rimessa, anche tramite strumenti tecnologici, per prestazioni a tempo o a viaggio. I veicoli devono stazionare all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. La sede operativa e almeno una rimessa devono trovarsi nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con possibilità di avere altre rimesse nella stessa provincia o area metropolitana previa comunicazione. Nelle regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione è valida sull'intero territorio regionale, dove devono essere collocate la sede e almeno una rimessa.
La norma disciplina il servizio di noleggio con conducente (NCC), definendone le modalità di prenotazione da parte dell'utenza e la localizzazione territoriale obbligatoria di rimesse e sedi operative.
Si applica ai vettori che esercitano il servizio di noleggio con conducente (NCC) e all'utenza che richiede prestazioni di trasporto a tempo o a viaggio.
Un cliente prenota tramite un'applicazione tecnologica un'auto con conducente per un viaggio, rivolgendosi alla sede di un vettore autorizzato. L'autista parte dalla rimessa situata nel comune che ha concesso l'autorizzazione per effettuare il servizio richiesto.
Obbligo per il vettore di avere la sede operativa e almeno una rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, obbligo di far stazionare i mezzi nelle rimesse o pontili, e obbligo di comunicazione ai comuni interessati in caso di ulteriori rimesse nella provincia o area metropolitana.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.