Art. 3

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

In vigore dal 13 feb 2019
(Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa , apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici . 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa
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In sintesi

L'articolo stabilisce che il servizio di noleggio con conducente risponde a richieste specifiche avanzate presso la sede o la rimessa, anche tramite strumenti tecnologici, per prestazioni a tempo o a viaggio. I veicoli devono stazionare all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. La sede operativa e almeno una rimessa devono trovarsi nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con possibilità di avere altre rimesse nella stessa provincia o area metropolitana previa comunicazione. Nelle regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione è valida sull'intero territorio regionale, dove devono essere collocate la sede e almeno una rimessa.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il servizio di noleggio con conducente (NCC), definendone le modalità di prenotazione da parte dell'utenza e la localizzazione territoriale obbligatoria di rimesse e sedi operative.

A chi si applica

Si applica ai vettori che esercitano il servizio di noleggio con conducente (NCC) e all'utenza che richiede prestazioni di trasporto a tempo o a viaggio.

Esempio pratico

Un cliente prenota tramite un'applicazione tecnologica un'auto con conducente per un viaggio, rivolgendosi alla sede di un vettore autorizzato. L'autista parte dalla rimessa situata nel comune che ha concesso l'autorizzazione per effettuare il servizio richiesto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il vettore di avere la sede operativa e almeno una rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, obbligo di far stazionare i mezzi nelle rimesse o pontili, e obbligo di comunicazione ai comuni interessati in caso di ulteriori rimesse nella provincia o area metropolitana.

Domande frequenti

Dove devono stazionare i mezzi adibiti al servizio?Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire esclusivamente all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
È possibile avere rimesse in comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione?Sì, il vettore può disporre di ulteriori rimesse in altri comuni della stessa provincia o area metropolitana, previa apposita comunicazione a tali comuni.
Quale regola particolare vale per la Sicilia e la Sardegna?In Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata da un comune è valida sull'intero territorio regionale, all'interno del quale devono trovarsi la sede operativa e almeno una rimessa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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