Art. 5

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

In vigore dal 7 feb 1992
Competenze comunali 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (Art. 5 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.) — Testo vigente | Portale Normativo