Art. 5
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 411
In vigore dal 31 dic 1991
1. Il limite di spesa di cui all', secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 1.000 milioni.
2. Il limite di spesa di cui all', secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall' della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 100 milioni.
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