Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 31 dic 1991
1. Il limite di spesa di cui all', secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 1.000 milioni. 2. Il limite di spesa di cui all', secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall' della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 100 milioni.
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