Art. 7
In vigore dal 31 dic 1991
1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell' della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall' della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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