Art. 4

In vigore dal 31 dic 1991
1. Il terzo comma dell' della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro.".
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