Art. 45

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Dei giudici 1. Il primo comma dell' dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza; Nota all': - Il testo dell' dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, gi modificato dall' delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente: " (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal Tribunale per i minorenni; f) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza. Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonchè le giurisdizioni per i ratei militari e marittimi".
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