Art. 45
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Dei giudici
1. Il primo comma dell' dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) dal pretore;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza;
Nota all':
- Il testo dell' dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, gi modificato dall' delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
" (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) dal pretore;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal Tribunale per i minorenni;
f) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonchè le giurisdizioni per i ratei militari e marittimi".
Storico versioni
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