Art. 51

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 10 dic 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 DICEMBRE 1994, N. 673 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo