Art. 51
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 10 dic 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 DICEMBRE 1994, N. 673
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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