Art. 43

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Cause pendenti 1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell' del codice di procedura civile, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. Nota all': - Per il nuovo testo dell' del codice di procedura civile, in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'.
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LEGGE 21 novembre 1991, n. 374 (Art. 43 Istituzione del giudice di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo