Art. 45 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 45

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Dei giudici 1. Il primo comma dell' dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza; Nota all': - Il testo dell' dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, gi modificato dall' delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente: " (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal Tribunale per i minorenni; f) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza. Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonchè le giurisdizioni per i ratei militari e marittimi".
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