Art. 8

LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

In vigore dal 22 dic 1992
Disposizioni finali 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge. 1 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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