Art. 8
LEGGE 8 novembre 1991, n. 360
In vigore dal 22 dic 1992
Disposizioni finali
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.
1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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