Art. 3
LEGGE 8 novembre 1991, n. 360
In vigore dal 7 gen 1998
Facilitazioni per l'acquisizione di immobili
1. Fino al 31 dicembre 1995, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonchè l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di accertate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonchè nei casi di cui all', comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza. (3)(4)
2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'articolo 38, commi primo è secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresi le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978.
2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:
a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.
2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.
4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all', comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.
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