Art. 6
LEGGE 8 novembre 1991, n. 360
In vigore dal 29 nov 1991
Autorizzazione alla regione Veneto
1. La regione Veneto è autorizzata a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 dell' della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso , le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo , in deroga alle disposizioni del comma 11 dello stesso articolo.
Nota all':
- Il testo dell', comma 3, della legge n. 424/1989 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatasi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) è il seguente: "3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9".
Storico versioni
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