Art. 5

LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

In vigore dal 29 nov 1991
Aree e fabbricati demaniali 1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato, per le finalità di cui all', comma 1, lettere c) e d), il comune di Venezia è autorizzato a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali e, al comune stesso, è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto. 2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all', comma 1, lettera c); per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità. Nota all': - La legge n. 1266/1967 reca: "Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale 'Sacca Serenellà sito nello stesso comune".
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