Art. 10
LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358
In vigore dal 25 apr 2001
Organizzazione del personale
1.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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3.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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6.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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7. I regolamenti di cui all' devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall', comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n.
349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1 gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell' della legge 15 novembre 1973, n. 734.(6)
Storico versioni
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