Art. 10

LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358

In vigore dal 25 apr 2001
Organizzazione del personale 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 7. I regolamenti di cui all' devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall', comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1 gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell' della legge 15 novembre 1973, n. 734.(6)
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In sintesi

La disposizione stabilisce che appositi regolamenti debbano prevedere compensi incentivanti e indennità per mansioni disagiate o di responsabilità a favore del personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici delle finanze. Tali regolamenti sono adottati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sulla base di accordi sindacali. I compensi devono garantire criteri di uniformità e perequazione, includendo clausole di esclusione o riduzione in caso di calo della produttività quantitativa o qualitativa. Vengono comunque fatti salvi i trattamenti specifici previsti per il personale delle dogane e imposte indirette.

Perché esiste questa norma

La norma mira a valorizzare l'efficienza e a riconoscere il merito nell'Amministrazione finanziaria, introducendo compensi per incentivare la produttività e retribuire compiti gravosi o di particolare responsabilità.

A chi si applica

Si applica al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, inclusi la Ragioneria e la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato.

Esempio pratico

Un dipendente dell'Amministrazione finanziaria che svolge compiti caratterizzati da particolari difficoltà o responsabilità riceve un compenso aggiuntivo incentivante, il quale potrà però essere ridotto se si accerta un calo nella sua produttività lavorativa.

Adempimenti e conseguenze

I regolamenti devono espressamente prevedere forme di attenuazione o esclusione dall'attribuzione dei compensi in caso di accertata e comprovata diminuzione della produttività.

Cosa è cambiato

I commi da 1 a 6 sono stati abrogati dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107. Inoltre, con decorrenza 1 gennaio 1990, è stato abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Domande frequenti

Come vengono emanati i regolamenti per l'attribuzione dei compensi?I regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e si basano su appositi accordi sindacali.
I compensi incentivanti possono essere ridotti o revocati?Sì, i criteri di attribuzione devono prevedere forme di esclusione o attenuazione a fronte di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività.
Cosa accade ai trattamenti del personale del dipartimento delle dogane e imposte indirette?Restano fermi i trattamenti normativi ed economici già previsti per tale personale dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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