Art. 12
LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358
In vigore dal 25 apr 2001
Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa
1.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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3.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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4.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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5.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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6.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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7.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall', comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
9.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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10.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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12.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
.(6)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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