Art. 10 · LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358

Art. 10

LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358

In vigore dal 25 apr 2001
Organizzazione del personale 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . 7. I regolamenti di cui all' devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall', comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1 gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell' della legge 15 novembre 1973, n. 734.(6)
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